Art. 1.
(Princìpi e obiettivi).

      1. Lo Stato promuove iniziative finalizzate alla cura della tossicodipendenza e si impegna a introdurre misure terapeutiche tese a migliorare lo stato di salute del tossicomane, a evitare la morte causata da intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope e la trasmissione dell'infezione da HIV, nonché di altre malattie conseguenti allo scambio promiscuo di siringhe. A tale fine promuove l'istituzione dei centri di sperimentazione di cui all'articolo 2, quali strutture idonee a offrire al tossicodipendente un sostegno fisico, psichico e farmacologico fino al cessare della dipendenza fisica e psichica.